Apcom, Sir e Commissione Giustizia del Senato 4 e 5 dicembre 2007
Sintesi del disegno di legge:
dall'Apcom, 4/12/07
Il disegno di legge sui Cus (Contratti di unione solidale) approvato dalla commissione Giustizia del Senato come testo base per la discussione sulle unioni civili è stato presentato lo scorso 12 luglio dal senatore Cesare Salvi (Sinistra democratica), relatore in materia e presidente della commissione.
Sarà discusso tra gennaio e febbraio
Dopo un passaggio in comitato ristretto, il testo, a causa dei molti emendamenti presentati prevalentemente dall'opposizione, torna ora in commissione dove dovrà essere discusso prima di approdare in aula (prevedibilmente, secondo lo stesso Salvi, "tra la fine di gennaio e la fine di febbraio"). I Cus hanno sostituito il ddl sui Dico (Diritti e doveri dei conviventi) che il governo aveva approvato a febbraio sulla base di un testo elaborato dai ministri Rosy Bindi (Politiche per la famiglia) e Barbara Pollastrini (Pari opportunità). L'idea di Salvi era di raccogliere un consenso più ampio rispetto al testo licenziato dal Consiglio dei ministri.
Contratto di aiuto reciproco
"L'unione solidale - è chiarito nel nuovo testo proposto da Salvi, 4 articoli in tutto che modificano il codice civile, a cominciare dall'articolo 455 - è un contratto concluso fra due persone, anche dello stesso sesso, per l'organizzazione della vita in comune". Chi lo contrae si impegna ad un "aiuto reciproco" e contribuisce "alle necessità della vita in comune in proporzione ai propri redditi, al proprio patrimonio e alle proprie capacità di lavoro professionale e casalingo". Si possono prevedere "i tempi e i modi della contribuzione" di ciascun componente della coppia.
Dichiarazione davanti al giudice di pace e registro dei Cus
Il Cus si stipula con una dichiarazione congiunta davanti al giudice di pace o ad un notaio che eserciti nel comune di residenza di uno dei componenti della coppia. In quest'ultimo caso, l'atto va trasmesso entro 10 giorni al giudice di pace competente. Ogni modifica del 'contratto' va "congiuntamente dichiarata da entrambi i contraenti", sempre davanti al giudice di pace o al notaio. I contratti di unione solidale vengono trascritti, entro 15 giorni dalla stipula, in un registro 'ad hoc' istituito presso l'ufficio del giudice di pace, sul quale vanno riportate poi eventuali modifiche.
Stessi diritti e doveri dei parenti di primo grado
Per l'assistenza e le informazioni di carattere sanitario e penitenziario, chi firma un Cus ha "gli stessi diritti e doveri" che spettano ai parenti di primo grado. Può decidere anche di donare gli organi in caso di morte, in caso di mancanza di una diversa volontà della persona che è venuta a mancare. Così come, fermo restando i limiti attualmente previsti, potrà assumere "tutte le scelte relative al trattamento del corpo e alle celebrazioni funerarie" del partner, se non ci sono "ascendenti o discendenti diretti maggiorenni".
Diritti di successione e all'eredità
Per il convivente è previsto anche il diritto di successione nel contratto di locazione, in caso di morte. Ancora, il diritto all'eredità si matura dopo 9 anni dalla registrazione del contratto: si ha diritto ad un quarto dell'eredità se il partner ha figli o fratelli/sorelle, alla metà se ci sono parenti fino al sesto grado, all'intera somma se non si lascia alcun parente. La disciplina dei trattamenti previdenziali e pensionistici per i conviventi che abbiano stipulato un Cus viene rinviata al riordino della normativa: in quella sede verranno stabiliti "requisiti di durata minima dell'unione stessa" e si terrà conto "dei prevalenti diritti dei figli minori o non autosufficienti" del partner deceduto.
Si può sciogliere anche in modo unilaterale
Il contratto di unione solidale - prevede ancora il testo base presentato da Salvi - può essere sciolto per comune accordo tra le parti attraverso una dichiarazione congiunta, sempre al giudice di pace o al notaio); per decisione unilaterale di uno dei due componenti la coppia: chi decide invia una dichiarazione scritta al partner, da trasmettere anche al giudice di pace presso cui il contratto è registrato; per matrimonio (attraverso comunicazione di chi si sposa al giudice di pace) o per morte di uno dei due (in questo caso, ovviamente, spetta al superstite inviare al giudice di pace copia dell'atto del decesso). I contratti vengono sciolti, in caso di separazione consensuale, dal momento della dichiarazione congiunta; se l''addio' è unilaterale, prima che il Cus sia cancellato passano 90 giorni dall'invio della dichiarazione; mentre per il matrimonio vale la data delle nozze.
Il commento di Giuseppe Dalla Torre, rettore della Lumsa
dal Sir del 5/12/07
“Un problema che a livello giuridico non si pone e non si può porre”, perché “contrasta con i principi stabiliti dalla Costituzione” e finisce col dar vita ad “un simil-matrimonio” che nasconde “questioni di carattere ideologico”, soprattutto legate al riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso. “Al di là delle formulazioni tecniche – fa notare il giurista – non ci sono sostanziali novità rispetto ai ’Pacs’ o ai ‘Dico’. Il ddl sui ‘Cus’ è un testo tutto paradigmato sulla disciplina della famiglia fondata sul matrimonio”, ad esempio quando stabilisce che l’unione non può essere stipulata da persona non libera di stato, cioè da persona sposata, oppure legata da vincoli diretti di parentela. Gli stessi divieti previsti dalla nostra Carta Costituzionale per quanto riguarda il matrimonio”. Ci sono poi le norme relative alla successione, che “non sono contrarie – spiega Dalla Torre – ma aggrediscono la Costituzione, nel caso in cui l’unione solidale entra a concorrere nella successione legittima: anche in questo caso, la famiglia fondata sul matrimonio viene insidiata da uno pseudo-matrimonio”. Per quanto riguarda inoltre la disciplina previdenziale, annota il giurista, “se si dovesse prevedere la reversibilità in materia di pensione, non si vede perché la collettività debba farsi carico di un rapporto che per definizione è labile, precario, non permanente e quindi non assicura nel tempo quelle funzioni di solidarietà e di assistenza sia a livello orizzontale, sia a livello verticale, cioè intergenerazionale, tipiche della famiglia fondata sul matrimonio”. Ancora una volta, dunque, per Dalla Torre “siamo di fronte alla pretesa rivendicazione di diritti senza l’impegno ad assumersi i doveri corrispondenti”.
dall'Apcom, 4/12/07
Il disegno di legge sui Cus (Contratti di unione solidale) approvato dalla commissione Giustizia del Senato come testo base per la discussione sulle unioni civili è stato presentato lo scorso 12 luglio dal senatore Cesare Salvi (Sinistra democratica), relatore in materia e presidente della commissione.
Sarà discusso tra gennaio e febbraio
Dopo un passaggio in comitato ristretto, il testo, a causa dei molti emendamenti presentati prevalentemente dall'opposizione, torna ora in commissione dove dovrà essere discusso prima di approdare in aula (prevedibilmente, secondo lo stesso Salvi, "tra la fine di gennaio e la fine di febbraio"). I Cus hanno sostituito il ddl sui Dico (Diritti e doveri dei conviventi) che il governo aveva approvato a febbraio sulla base di un testo elaborato dai ministri Rosy Bindi (Politiche per la famiglia) e Barbara Pollastrini (Pari opportunità). L'idea di Salvi era di raccogliere un consenso più ampio rispetto al testo licenziato dal Consiglio dei ministri.
Contratto di aiuto reciproco
"L'unione solidale - è chiarito nel nuovo testo proposto da Salvi, 4 articoli in tutto che modificano il codice civile, a cominciare dall'articolo 455 - è un contratto concluso fra due persone, anche dello stesso sesso, per l'organizzazione della vita in comune". Chi lo contrae si impegna ad un "aiuto reciproco" e contribuisce "alle necessità della vita in comune in proporzione ai propri redditi, al proprio patrimonio e alle proprie capacità di lavoro professionale e casalingo". Si possono prevedere "i tempi e i modi della contribuzione" di ciascun componente della coppia.
Dichiarazione davanti al giudice di pace e registro dei Cus
Il Cus si stipula con una dichiarazione congiunta davanti al giudice di pace o ad un notaio che eserciti nel comune di residenza di uno dei componenti della coppia. In quest'ultimo caso, l'atto va trasmesso entro 10 giorni al giudice di pace competente. Ogni modifica del 'contratto' va "congiuntamente dichiarata da entrambi i contraenti", sempre davanti al giudice di pace o al notaio. I contratti di unione solidale vengono trascritti, entro 15 giorni dalla stipula, in un registro 'ad hoc' istituito presso l'ufficio del giudice di pace, sul quale vanno riportate poi eventuali modifiche.
Stessi diritti e doveri dei parenti di primo grado
Per l'assistenza e le informazioni di carattere sanitario e penitenziario, chi firma un Cus ha "gli stessi diritti e doveri" che spettano ai parenti di primo grado. Può decidere anche di donare gli organi in caso di morte, in caso di mancanza di una diversa volontà della persona che è venuta a mancare. Così come, fermo restando i limiti attualmente previsti, potrà assumere "tutte le scelte relative al trattamento del corpo e alle celebrazioni funerarie" del partner, se non ci sono "ascendenti o discendenti diretti maggiorenni".
Diritti di successione e all'eredità
Per il convivente è previsto anche il diritto di successione nel contratto di locazione, in caso di morte. Ancora, il diritto all'eredità si matura dopo 9 anni dalla registrazione del contratto: si ha diritto ad un quarto dell'eredità se il partner ha figli o fratelli/sorelle, alla metà se ci sono parenti fino al sesto grado, all'intera somma se non si lascia alcun parente. La disciplina dei trattamenti previdenziali e pensionistici per i conviventi che abbiano stipulato un Cus viene rinviata al riordino della normativa: in quella sede verranno stabiliti "requisiti di durata minima dell'unione stessa" e si terrà conto "dei prevalenti diritti dei figli minori o non autosufficienti" del partner deceduto.
Si può sciogliere anche in modo unilaterale
Il contratto di unione solidale - prevede ancora il testo base presentato da Salvi - può essere sciolto per comune accordo tra le parti attraverso una dichiarazione congiunta, sempre al giudice di pace o al notaio); per decisione unilaterale di uno dei due componenti la coppia: chi decide invia una dichiarazione scritta al partner, da trasmettere anche al giudice di pace presso cui il contratto è registrato; per matrimonio (attraverso comunicazione di chi si sposa al giudice di pace) o per morte di uno dei due (in questo caso, ovviamente, spetta al superstite inviare al giudice di pace copia dell'atto del decesso). I contratti vengono sciolti, in caso di separazione consensuale, dal momento della dichiarazione congiunta; se l''addio' è unilaterale, prima che il Cus sia cancellato passano 90 giorni dall'invio della dichiarazione; mentre per il matrimonio vale la data delle nozze.
Il commento di Giuseppe Dalla Torre, rettore della Lumsa
dal Sir del 5/12/07
“Un problema che a livello giuridico non si pone e non si può porre”, perché “contrasta con i principi stabiliti dalla Costituzione” e finisce col dar vita ad “un simil-matrimonio” che nasconde “questioni di carattere ideologico”, soprattutto legate al riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso. “Al di là delle formulazioni tecniche – fa notare il giurista – non ci sono sostanziali novità rispetto ai ’Pacs’ o ai ‘Dico’. Il ddl sui ‘Cus’ è un testo tutto paradigmato sulla disciplina della famiglia fondata sul matrimonio”, ad esempio quando stabilisce che l’unione non può essere stipulata da persona non libera di stato, cioè da persona sposata, oppure legata da vincoli diretti di parentela. Gli stessi divieti previsti dalla nostra Carta Costituzionale per quanto riguarda il matrimonio”. Ci sono poi le norme relative alla successione, che “non sono contrarie – spiega Dalla Torre – ma aggrediscono la Costituzione, nel caso in cui l’unione solidale entra a concorrere nella successione legittima: anche in questo caso, la famiglia fondata sul matrimonio viene insidiata da uno pseudo-matrimonio”. Per quanto riguarda inoltre la disciplina previdenziale, annota il giurista, “se si dovesse prevedere la reversibilità in materia di pensione, non si vede perché la collettività debba farsi carico di un rapporto che per definizione è labile, precario, non permanente e quindi non assicura nel tempo quelle funzioni di solidarietà e di assistenza sia a livello orizzontale, sia a livello verticale, cioè intergenerazionale, tipiche della famiglia fondata sul matrimonio”. Ancora una volta, dunque, per Dalla Torre “siamo di fronte alla pretesa rivendicazione di diritti senza l’impegno ad assumersi i doveri corrispondenti”.
Il testo integrale dei Cus:
dalla Commissione giustizia del Senato, seduta del 4/12/07
Articolo 1
(Contratto di unione solidale)
1. Dopo il titolo XIV del libro I del codice civile, è inserito il seguente:
Titolo XV
Del contratto di unione solidale
455-bis. Contratto di unione solidale. L'unione solidale è un contratto concluso fra due persone, anche dello stesso sesso, per l'organizzazione della vita in comune.
Il contratto di unione non può essere stipulato, a pena di nullità:
1) da persona minore d'età;
2) da persona interdetta per infermità di mente;
3) da persona non libera di stato;
4) tra due persone che abbiano vincoli di parentela in linea retta o collaterale entro il secondo grado, o che siano vincolate da adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno;
5) da persona condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra o sulla persona con la quale l'altra conviveva. Nel caso di persona rinviata a giudizio o sottoposta a misura cautelare la stipula è sospesa fino a quando non è pronunciata sentenza di scioglimento.
All'unione solidale si applicano le norme in materia di contratti di cui al capo II del libro IV, ivi comprese le cause di nullità previste dall'articolo 1418 e seguenti, nonché le disposizioni delle vigenti leggi speciali in materia di contratti.
455-ter. Stipulazione del contratto. Il contratto di unione solidale si stipula mediante dichiarazione congiunta davanti al giudice di pace o ad un notaio competente per il comune di residenza di uno dei due contraenti.
Qualora l'atto sia stipulato dal notaio, questi deve trasmetterlo entro dieci giorni all'ufficio del giudice di pace competente per territorio per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 455-quater.
La volontà di modificare un contratto di unione solidale in vigore deve essere espressamente e congiuntamente dichiarata da entrambi i contraenti davanti al giudice di pace o al notaio. L'atto che porta le modifiche deve essere unito al contratto originario.
455-quater. Registro dei contratti di unione solidale. I contratti di unione solidale sono trascritti in apposito registro presso l'ufficio del giudice di pace competente a cura del cancelliere entro il quindicesimo giorno successivo alla stipulazione del contratto stesso. Sullo stesso registro sono annotate le variazioni dei contratti di unione solidale.
445-quinquies. Unione solidale del cittadino all'estero. Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nel presente titolo anche qualora sottoscriva un contratto di unione solidale in un paese straniero secondo le forme ivi stabilite.
455-sexies. Unione solidale dello straniero nello stato. Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che intenda sottoscrivere un contratto di unione deve osservare le disposizioni di cui all'articolo 116, commi primo e terzo.
455-septies. Diritti e doveri dei contraenti. Coloro che hanno contratto un'unione solidale si portano aiuto reciproco e contribuiscono alle necessità della vita in comune in proporzione ai propri redditi, al proprio patrimonio e alle proprie capacità di lavoro professionale e casalingo. Il contratto di unione solidale può prevedere i tempi e i modi della contribuzione di ciascuno.
Salvo diversa volontà espressa, le parti dell'unione solidale sono solidalmente responsabile verso i terzi per i debiti contratti da ciascuno in ragione dei bisogni della vita in comune e delle spese relative all'alloggio.
455-octies. Regime patrimoniale. Nel contratto di unione solidale le parti devono indicare se intendono assoggettare alle norme della comunione in generale i beni acquistatati a titolo oneroso successivamente alla stipulazione del contratto stesso, anche quando l'acquisto sia compiuto da una sola delle parti.
455-nonies. Assistenza. Le parti contraenti hanno reciprocamente gli stessi diritti e doveri spettanti ai parenti di primo grado in relazione all'assistenza e alle informazioni di carattere sanitario e penitenziario.
455-decies. Agevolazioni e tutele in materia di lavoro. La legge e i contratti collettivi disciplinano i trasferimenti di sede di parti di unione solidale che siano dipendenti pubblici e privati al fine di agevolare il mantenimento della comune residenza, prevedendo tra i requisiti per l'accesso al beneficio una durata almeno triennale della convivenza.
455-undecies. Malattia e decisioni successive in caso di morte. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto, ovvero di una procura sanitaria, e in presenza di uno stato di incapacità di intendere e di volere anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui al libro I, titolo XII, capo I, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in generale di carattere sanitario, ivi comprese quelle concernenti la donazione degli organi, sono adottate dall'altra parte di un'unione solidale.
In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto, tutte le scelte relative al trattamento del corpo e alle celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, sono adottate dall'altra parte dell'unione solidale in assenza gli ascendenti o discendenti diretti maggiorenni del soggetto interessato.
455-duodecies. Diritto di successione nel contratto di locazione. 1. Qualora una delle parti dell'unione solidale sia titolare del contratto di locazione per l'alloggio comune, si applicano in caso di morte le disposizioni dell'articolo 1614.
455-terdecies. Risoluzione del contratto di unione solidale. Il contratto di unione solidale si risolve nei seguenti casi:
1) Per comune accordo delle parti
2) Per decisione unilaterale di uno dei due contraenti
3) Per matrimonio di uno dei due contraenti
4) Per morte di uno dei due contraenti.
Nel caso in cui intendano risolvere il contratto di comune accordo le parti rendono una dichiarazione congiunta al giudice di pace presso il cui ufficio è registrata la dichiarazione iniziale o al notaio che ha ricevuto la dichiarazione iniziale. Nel caso di cui al numero 2 del comma precedente, la parte che intende porre fine al contratto manifesta la propria volontà all'altro contraente per mezzo di una dichiarazione scritta da inviare in copia al giudice di pace presso il cui ufficio è registrato il contratto di unione solidale. Nel caso di cui al numero 3 del comma precedente, la parte che ha contratto matrimonio deve darne comunicazione al giudice di pace presso il cui ufficio è registrato il contratto di unione solidale allegando il certificato di nascita sul quale è riportata menzione del matrimonio. Nel caso di cui al numero 4 del comma precedente, il superstite invia al giudice di pace presso il cui ufficio è registrato il contratto di unione solidale copia dell'atto di decesso.
E' fatta menzione della cessazione degli effetti del contratto a margine di quest'ultimo.
455-quaterdecies. Effetti della risoluzione del contratto di unione solidale. Gli effetti della risoluzione del contratto si producono, a seconda dei casi:
1) dal momento della menzione, a margine del contratto, della dichiarazione congiunta;
2) dal novantesimo giorno successivo all'invio della dichiarazione unilaterale di risoluzione all'altra parte e al giudice di pace o al notaio competente;
3) dalla data del matrimonio o del decesso di una delle parti.
Nel contratto di unione solidale possono essere stabilite le conseguenze patrimoniali della risoluzione per cause diverse dalla morte.
I contraenti procedono autonomamente alla liquidazione dei diritti e delle obbligazioni risultanti dal contratto. In mancanza di accordo il giudice decide sulle conseguenze patrimoniali della risoluzione del contratto, ivi compreso il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
Articolo 2
(Diritti successori)
1. L'articolo 565 del codice civile è sostituito dal seguente:
565. Categorie di successibili. Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti, alla parte di unione solidale dopo nove anni dalla registrazione del contratto e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.
2. Dopo il Capo II del Titolo II del libro II del codice civile è inserito il seguente:
Capo II-bis
Della successione della parte di unione solidale
585-bis. Concorso della parte di unione solidale con i figli, ascendenti legittimi, fratelli e sorelle. Quando la parte di unione solidale concorra con figli legittimi o naturali, con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri, ha diritto ad un quarto dell'eredità.
583-ter. Concorso della parte di unione solidale con altri parenti. Quando la parte di unione solidale concorre con i parenti di cui all'articolo 572, ha diritto a metà dell'eredità.
583-quater. Successione della sola parte di unione solidale. Se alcuno muore senza lasciare parenti oltre il sesto grado, alla parte di unione solidale si devolve tutta l'eredità.
Articolo 3
(Modifiche all'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392)
1. Al primo comma dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, le parole: "ed i parenti ed affini" sono sostituite dalle altre: ", i parenti ed affini e la parte di unione solidale".
Articolo 4
(Disciplina previdenziale)
1. In sede di riordino della normativa previdenziale e pensionistica, la legge disciplina i trattamenti da attribuire alla parte superstite dell'unione solidale, stabilendo requisiti di durata minima dell'unione stessa e tenendo conto dei prevalenti diritti dei figli minori o non autosufficienti del defunto.
(Contratto di unione solidale)
1. Dopo il titolo XIV del libro I del codice civile, è inserito il seguente:
Titolo XV
Del contratto di unione solidale
455-bis. Contratto di unione solidale. L'unione solidale è un contratto concluso fra due persone, anche dello stesso sesso, per l'organizzazione della vita in comune.
Il contratto di unione non può essere stipulato, a pena di nullità:
1) da persona minore d'età;
2) da persona interdetta per infermità di mente;
3) da persona non libera di stato;
4) tra due persone che abbiano vincoli di parentela in linea retta o collaterale entro il secondo grado, o che siano vincolate da adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno;
5) da persona condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra o sulla persona con la quale l'altra conviveva. Nel caso di persona rinviata a giudizio o sottoposta a misura cautelare la stipula è sospesa fino a quando non è pronunciata sentenza di scioglimento.
All'unione solidale si applicano le norme in materia di contratti di cui al capo II del libro IV, ivi comprese le cause di nullità previste dall'articolo 1418 e seguenti, nonché le disposizioni delle vigenti leggi speciali in materia di contratti.
455-ter. Stipulazione del contratto. Il contratto di unione solidale si stipula mediante dichiarazione congiunta davanti al giudice di pace o ad un notaio competente per il comune di residenza di uno dei due contraenti.
Qualora l'atto sia stipulato dal notaio, questi deve trasmetterlo entro dieci giorni all'ufficio del giudice di pace competente per territorio per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 455-quater.
La volontà di modificare un contratto di unione solidale in vigore deve essere espressamente e congiuntamente dichiarata da entrambi i contraenti davanti al giudice di pace o al notaio. L'atto che porta le modifiche deve essere unito al contratto originario.
455-quater. Registro dei contratti di unione solidale. I contratti di unione solidale sono trascritti in apposito registro presso l'ufficio del giudice di pace competente a cura del cancelliere entro il quindicesimo giorno successivo alla stipulazione del contratto stesso. Sullo stesso registro sono annotate le variazioni dei contratti di unione solidale.
445-quinquies. Unione solidale del cittadino all'estero. Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nel presente titolo anche qualora sottoscriva un contratto di unione solidale in un paese straniero secondo le forme ivi stabilite.
455-sexies. Unione solidale dello straniero nello stato. Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che intenda sottoscrivere un contratto di unione deve osservare le disposizioni di cui all'articolo 116, commi primo e terzo.
455-septies. Diritti e doveri dei contraenti. Coloro che hanno contratto un'unione solidale si portano aiuto reciproco e contribuiscono alle necessità della vita in comune in proporzione ai propri redditi, al proprio patrimonio e alle proprie capacità di lavoro professionale e casalingo. Il contratto di unione solidale può prevedere i tempi e i modi della contribuzione di ciascuno.
Salvo diversa volontà espressa, le parti dell'unione solidale sono solidalmente responsabile verso i terzi per i debiti contratti da ciascuno in ragione dei bisogni della vita in comune e delle spese relative all'alloggio.
455-octies. Regime patrimoniale. Nel contratto di unione solidale le parti devono indicare se intendono assoggettare alle norme della comunione in generale i beni acquistatati a titolo oneroso successivamente alla stipulazione del contratto stesso, anche quando l'acquisto sia compiuto da una sola delle parti.
455-nonies. Assistenza. Le parti contraenti hanno reciprocamente gli stessi diritti e doveri spettanti ai parenti di primo grado in relazione all'assistenza e alle informazioni di carattere sanitario e penitenziario.
455-decies. Agevolazioni e tutele in materia di lavoro. La legge e i contratti collettivi disciplinano i trasferimenti di sede di parti di unione solidale che siano dipendenti pubblici e privati al fine di agevolare il mantenimento della comune residenza, prevedendo tra i requisiti per l'accesso al beneficio una durata almeno triennale della convivenza.
455-undecies. Malattia e decisioni successive in caso di morte. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto, ovvero di una procura sanitaria, e in presenza di uno stato di incapacità di intendere e di volere anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui al libro I, titolo XII, capo I, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in generale di carattere sanitario, ivi comprese quelle concernenti la donazione degli organi, sono adottate dall'altra parte di un'unione solidale.
In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto, tutte le scelte relative al trattamento del corpo e alle celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, sono adottate dall'altra parte dell'unione solidale in assenza gli ascendenti o discendenti diretti maggiorenni del soggetto interessato.
455-duodecies. Diritto di successione nel contratto di locazione. 1. Qualora una delle parti dell'unione solidale sia titolare del contratto di locazione per l'alloggio comune, si applicano in caso di morte le disposizioni dell'articolo 1614.
455-terdecies. Risoluzione del contratto di unione solidale. Il contratto di unione solidale si risolve nei seguenti casi:
1) Per comune accordo delle parti
2) Per decisione unilaterale di uno dei due contraenti
3) Per matrimonio di uno dei due contraenti
4) Per morte di uno dei due contraenti.
Nel caso in cui intendano risolvere il contratto di comune accordo le parti rendono una dichiarazione congiunta al giudice di pace presso il cui ufficio è registrata la dichiarazione iniziale o al notaio che ha ricevuto la dichiarazione iniziale. Nel caso di cui al numero 2 del comma precedente, la parte che intende porre fine al contratto manifesta la propria volontà all'altro contraente per mezzo di una dichiarazione scritta da inviare in copia al giudice di pace presso il cui ufficio è registrato il contratto di unione solidale. Nel caso di cui al numero 3 del comma precedente, la parte che ha contratto matrimonio deve darne comunicazione al giudice di pace presso il cui ufficio è registrato il contratto di unione solidale allegando il certificato di nascita sul quale è riportata menzione del matrimonio. Nel caso di cui al numero 4 del comma precedente, il superstite invia al giudice di pace presso il cui ufficio è registrato il contratto di unione solidale copia dell'atto di decesso.
E' fatta menzione della cessazione degli effetti del contratto a margine di quest'ultimo.
455-quaterdecies. Effetti della risoluzione del contratto di unione solidale. Gli effetti della risoluzione del contratto si producono, a seconda dei casi:
1) dal momento della menzione, a margine del contratto, della dichiarazione congiunta;
2) dal novantesimo giorno successivo all'invio della dichiarazione unilaterale di risoluzione all'altra parte e al giudice di pace o al notaio competente;
3) dalla data del matrimonio o del decesso di una delle parti.
Nel contratto di unione solidale possono essere stabilite le conseguenze patrimoniali della risoluzione per cause diverse dalla morte.
I contraenti procedono autonomamente alla liquidazione dei diritti e delle obbligazioni risultanti dal contratto. In mancanza di accordo il giudice decide sulle conseguenze patrimoniali della risoluzione del contratto, ivi compreso il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
Articolo 2
(Diritti successori)
1. L'articolo 565 del codice civile è sostituito dal seguente:
565. Categorie di successibili. Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti, alla parte di unione solidale dopo nove anni dalla registrazione del contratto e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.
2. Dopo il Capo II del Titolo II del libro II del codice civile è inserito il seguente:
Capo II-bis
Della successione della parte di unione solidale
585-bis. Concorso della parte di unione solidale con i figli, ascendenti legittimi, fratelli e sorelle. Quando la parte di unione solidale concorra con figli legittimi o naturali, con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri, ha diritto ad un quarto dell'eredità.
583-ter. Concorso della parte di unione solidale con altri parenti. Quando la parte di unione solidale concorre con i parenti di cui all'articolo 572, ha diritto a metà dell'eredità.
583-quater. Successione della sola parte di unione solidale. Se alcuno muore senza lasciare parenti oltre il sesto grado, alla parte di unione solidale si devolve tutta l'eredità.
Articolo 3
(Modifiche all'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392)
1. Al primo comma dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, le parole: "ed i parenti ed affini" sono sostituite dalle altre: ", i parenti ed affini e la parte di unione solidale".
Articolo 4
(Disciplina previdenziale)
1. In sede di riordino della normativa previdenziale e pensionistica, la legge disciplina i trattamenti da attribuire alla parte superstite dell'unione solidale, stabilendo requisiti di durata minima dell'unione stessa e tenendo conto dei prevalenti diritti dei figli minori o non autosufficienti del defunto.
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